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Sicurezza: possibile garantirla attraverso la gestione e la prevedibilità del rischio? Spunti di riflessione.

Non c’é giorno in cui non si parli di sicurezza, o meglio, di insicurezza. Insicurezza per le strade, sui cantieri, nei luoghi pubblici e privati. Per non parlare delle catastrofi “naturali”, molto probabilmente, come sostengono i massimi esperti, causati dall’uomo per aver “abusato” del paesaggio e della natura.

In questo scenario, entra in gioco uno dei principi cardine del diritto penale: la prevedibilità dell’evento. Un canone, un principio, oserei dire una “regola di vita” che, se concretamente rispettata, soprattutto da chi riveste ruoli apicali in ogni contesto, contribuirebbe ad impedire situazioni drammatiche come quelle già verificatesi in passato; situazioni del passato che, purtroppo, a tutt’oggi, non hanno “insegnato” nulla.

Non può dimenticarsi, infatti, la strage del Vajont, descritto da Sandro Canestrini, nel suo libro (Cfr. Vajont: genocidio dei poveri, Sandro Canestrini, Avvocato trentino e patrono del collegio di difesa della parte civile nel processo che vedeva imputati i maggiori responsabili della strage del Vajont, tra cui personalità di spicco del mondo politico e industriale).

In data 20 febbraio 1968 il Tribunale di Belluno, nella persona del Giudice Dott. Mario Fabbri, emetteva, in nome del popolo italiano, sentenza a definizione del giudizio, di primo grado, della strage del Vajont. In sentenza, il Giudice metteva in evidenza i seguenti principi: colpa, imprudenza, imperizia, negligenza consistente nel fatto di avere: a) omesso di adottare le cautele consigliate dai consulenti e dai tecnici interpellati, per aver omesso studi e controlli; b) effettuato invasi a livelli sempre più alti e quindi pericolosi per la pericolosità della sponda; c) attinto, con il terzo invaso, la quota di m. 710 sì da innescare il movimento rapido di tutta la frana. A tutti gli imputati veniva contestato l’aggravante della previsione dell’evento sin dall’anno 1960 (…).

Colpisce all’attenzione dello scrivente, un periodo scritto dal giudice in sentenza: “dovere giuridico e morale, se non vogliamo che in avvenire, in nome del progresso tecnico, dell’esigenza produttiva dello Stato, del profitto di pochi o di molti, i nostri stessi figli siano testimoni e vittime di analoghe tragedie” (Cfr. pag. 113, Vajont: Genocidio dei poveri di Sandro Pertini, 2003, Cierre edizioni).

Oggi, alla luce di quanto accade nel mondo, più che mai, questa sentenza del 1968, purtroppo, continua ad essere di grande attualità e monito.

Avv. Paolo Marinò, Foro di Taranto, Cassazionista.

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Studio Legale Marinò – Come acquistare immobili all’asta: prevenzione e gestione del rischio.

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In secondo luogo, dopo aver sciolto ogni dubbio in merito alla presenza o meno di eventuali problematiche, e soprattutto se le stesse possono ritenersi superabili, é opportuno individuare il momento in cui partecipare, al fine di trovare il punto di equilibrio tra la volontà di acquistare il fabbricato con il maggior risparmio possibile, ed il rischio di perdere la chance di aggiudicazione per la presenza di altri potenziali offerenti.

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Il Gip condivide la tesi difensiva dell’Avv. Paolo Marinó

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale proposta dall’Avv. Paolo Marinó nell’interesse della persona offesa S. F.. Il G.i.p., infatti, ha condiviso la tesi difensiva dell’Avv. Marinó secondo cui è necessaria la prosecuzione delle indagini in quanto, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, è prevista una responsabilità penale per lesioni colpose a carico del Sindaco e/o del Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune in quanto tali soggetti “assumono una posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza, che impone agli organi della Pubblica Amministrazione, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali, risultando doveroso il loro attivarsi per avere, attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o segnalati (Cass. Pen. Sez. IV, 15.01.2008)”.

Per questi motivi, qui brevemente esposti, il Gip ha disposto la prosecuzione delle indagini nei confronti della Pubblica Amministrazione.