Categoria: Senza categoria

IMG_20210202_132832

Il Gip condivide la tesi difensiva dell’Avv. Paolo Marinó

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale proposta dall’Avv. Paolo Marinó nell’interesse della persona offesa S. F.. Il G.i.p., infatti, ha condiviso la tesi difensiva dell’Avv. Marinó secondo cui è necessaria la prosecuzione delle indagini in quanto, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, è prevista una responsabilità penale per lesioni colpose a carico del Sindaco e/o del Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune in quanto tali soggetti “assumono una posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza, che impone agli organi della Pubblica Amministrazione, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali, risultando doveroso il loro attivarsi per avere, attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o segnalati (Cass. Pen. Sez. IV, 15.01.2008)”.

Per questi motivi, qui brevemente esposti, il Gip ha disposto la prosecuzione delle indagini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

avvocato

Omicidio colposo: Accolto il ricorso per Cassazione degli Avv. Paolo Marinò e Cataldo Picardi

La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Ricorso n. 21139/2018) ha accolto il ricorso proposto dagli Avvocati Paolo Marinò e Cataldo Picardi annullando, senza rinvio e per non aver commesso il fatto, la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

La Suprema Corte di Cassazione ha condiviso la tesi degli Avvocati Marinò e Avv. Picardi, sulla non colpevolezza del presunto responsabile del fatto per inesigibilità dell’ordine derivante dalla norma in contestazione.

slider-bg1

Il Tribunale di Taranto accoglie i ricorsi degli Avvocati Paolo Marinò e Angela Carrieri

Gli Agenti della Polizia Locale hanno diritto alle indennità da disagio

E’ quanto accertato dal Tribunale di Taranto che, su ricorso proposto dagli Avv.ti Paolo Marinò e Angela Carrieri, entrambi del foro di Taranto e componenti dell’Osservatorio Tecnico Scientifico della Legal Police (Associazione che si pone come scopo quello di promuovere, sensibilizzare e tutelare i diritti degli Agenti di Polizia ed in modo particolare degli Agenti di Polizia Locale), ha condannato la Pubblica Amministrazione a riconoscere ai ricorrenti, Agenti di Polizia Municipale, l’indennità di disagio prevista dall’art. 29 del C.C.D.I. applicabile ai rapporti di lavoro in questione.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Legal Police, l’Avv. Paolo Marinò, il quale ha commentato la sentenza sottolineando che l’esito ottenuto contribuisce, finalmente, a far chiarezza sulla fondatezza o meno del diritto degli Agenti di Polizia Municipale all’indennità di disagio cumulativamente all’indennità di vigilanza; diritto da sempre oggetto di discussione nell’ambito delle P.A. e, fino ad oggi, riconosciuto solo da tre decisioni di merito rese nel corso dell’anno 2012 rispettivamente dai Tribunali di Rimini, di Verona e di Lecco.

Oggi, come sostenuto dal Tribunale di Taranto, possiamo affermare che la pretesa creditoria avente per oggetto l’indennità di disagio, deve essere riconosciuta e liquidata in quanto fondata su di un valido titolo giuridico.

Con questa pronuncia “è stato accertato, quindi, che non vi è ragione di ritenere che l’indennità di disagio costituisca una mera duplicazione della indennità di vigilanza e delle ulteriori indennità accessorie riconosciute al personale di polizia municipale considerato che le indennità che vengono in rilievo sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non necessariamente coincidenti. Mentre l’indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (nel caso connesse alla specifica “puntualità” richiesta nell’espletamento delle prestazioni, oltre che alla necessità di dover far fronte a rischi, reperibilità, esposizione ad intemperie ed agenti atmosferici), l’indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria) che comportano particolari responsabilità”.