Autore: avvmarino

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Sicurezza: possibile garantirla attraverso la gestione e la prevedibilità del rischio? Spunti di riflessione.

Non c’é giorno in cui non si parli di sicurezza, o meglio, di insicurezza. Insicurezza per le strade, sui cantieri, nei luoghi pubblici e privati. Per non parlare delle catastrofi “naturali”, molto probabilmente, come sostengono i massimi esperti, causati dall’uomo per aver “abusato” del paesaggio e della natura.

In questo scenario, entra in gioco uno dei principi cardine del diritto penale: la prevedibilità dell’evento. Un canone, un principio, oserei dire una “regola di vita” che, se concretamente rispettata, soprattutto da chi riveste ruoli apicali in ogni contesto, contribuirebbe ad impedire situazioni drammatiche come quelle già verificatesi in passato; situazioni del passato che, purtroppo, a tutt’oggi, non hanno “insegnato” nulla.

Non può dimenticarsi, infatti, la strage del Vajont, descritto da Sandro Canestrini, nel suo libro (Cfr. Vajont: genocidio dei poveri, Sandro Canestrini, Avvocato trentino e patrono del collegio di difesa della parte civile nel processo che vedeva imputati i maggiori responsabili della strage del Vajont, tra cui personalità di spicco del mondo politico e industriale).

In data 20 febbraio 1968 il Tribunale di Belluno, nella persona del Giudice Dott. Mario Fabbri, emetteva, in nome del popolo italiano, sentenza a definizione del giudizio, di primo grado, della strage del Vajont. In sentenza, il Giudice metteva in evidenza i seguenti principi: colpa, imprudenza, imperizia, negligenza consistente nel fatto di avere: a) omesso di adottare le cautele consigliate dai consulenti e dai tecnici interpellati, per aver omesso studi e controlli; b) effettuato invasi a livelli sempre più alti e quindi pericolosi per la pericolosità della sponda; c) attinto, con il terzo invaso, la quota di m. 710 sì da innescare il movimento rapido di tutta la frana. A tutti gli imputati veniva contestato l’aggravante della previsione dell’evento sin dall’anno 1960 (…).

Colpisce all’attenzione dello scrivente, un periodo scritto dal giudice in sentenza: “dovere giuridico e morale, se non vogliamo che in avvenire, in nome del progresso tecnico, dell’esigenza produttiva dello Stato, del profitto di pochi o di molti, i nostri stessi figli siano testimoni e vittime di analoghe tragedie” (Cfr. pag. 113, Vajont: Genocidio dei poveri di Sandro Pertini, 2003, Cierre edizioni).

Oggi, alla luce di quanto accade nel mondo, più che mai, questa sentenza del 1968, purtroppo, continua ad essere di grande attualità e monito.

Avv. Paolo Marinò, Foro di Taranto, Cassazionista.

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Condannato ad un anno di reclusione per aver offeso l’onore ed il prestigio dei pubblici ufficiali

Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto, all’esito dell’udienza del 17.01.2023, ha condannato il Sig. ***** per aver offeso l’onore ed il prestigio dei pubblici ufficiali, assistiti e difesi dall’Avv. Paolo Marinò del Foro di Taranto. Gli appartenenti al Comando della Polizia Locale, per il tramite del proprio difensore, si sono costituiti parte civile al fine di insistere per la condanna dell’imputato.

Il fatto in sintesi: E’ stata ritenuta penalmente rilevante la condotta del Sig. *****  perché, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, ha urlato frasi denigranti nei confronti dei pubblici ufficiali, offendendo l’onore ed il prestigio degli stessi; perché nell’accartocciare il Preavviso di sanzione per violazione del Cds, usava violenza e minaccia contro gli stessi. Contestati i reati di cui all’art. 341 bis c.p., 337 c.p., 582 e 585 c.p. in relazione all’art. 576 comma 5 bis c.p..

 

 

 

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Studio Legale Marinò – Come acquistare immobili all’asta: prevenzione e gestione del rischio.

Stai pensando di acquistare immobili all’asta?

In primo luogo, sarebbe opportuno predisporre un vero e proprio studio di fattibilità, finalizzato a capire se l’immobile scelto, oltre a corrispondere alle proprie esigenze, presenta eventuali problematiche che impedirebbero il godimento assoluto del bene nonostante l’aggiudicazione.

In secondo luogo, dopo aver sciolto ogni dubbio in merito alla presenza o meno di eventuali problematiche, e soprattutto se le stesse possono ritenersi superabili, é opportuno individuare il momento in cui partecipare, al fine di trovare il punto di equilibrio tra la volontà di acquistare il fabbricato con il maggior risparmio possibile, ed il rischio di perdere la chance di aggiudicazione per la presenza di altri potenziali offerenti.

Per maggiori informazioni sulla gestione, tutela e prevenzione del rischio nelle aste giudiziarie, sulla ricerca degli immobili di particolare interesse disponibili su tutto il territorio nazionale, sulla fattibilità dell’investimento, sulle spese, sulla procedura di partecipazione e di presentazione dell’offerta, contatta gli esperti accreditati presso lo Studio Legale Marinò https://www.avvocatomarino.net/.

 

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Il Gip condivide la tesi difensiva dell’Avv. Paolo Marinó

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale proposta dall’Avv. Paolo Marinó nell’interesse della persona offesa S. F.. Il G.i.p., infatti, ha condiviso la tesi difensiva dell’Avv. Marinó secondo cui è necessaria la prosecuzione delle indagini in quanto, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, è prevista una responsabilità penale per lesioni colpose a carico del Sindaco e/o del Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune in quanto tali soggetti “assumono una posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza, che impone agli organi della Pubblica Amministrazione, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali, risultando doveroso il loro attivarsi per avere, attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o segnalati (Cass. Pen. Sez. IV, 15.01.2008)”.

Per questi motivi, qui brevemente esposti, il Gip ha disposto la prosecuzione delle indagini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

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Accolto il ricorso proposto dall’Avv. Paolo Marinó


Il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Paolo Marinó nell’interesse del Dott. D. M. Il ricorso, proposto ai sensi della Legge 3/2012 (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) ha consentito all’interessato di ottenere un concreto abbattimento della debitoria nella misura di una percentuale superiore al 50%. Sin dalla presentazione del ricorso, come richiesto dal Legale, veniva anche sospesa la pendente procedura esecutiva immobiliare scongiurando, così, la vendita all’asta del patrimonio pignorato e, nello stesso tempo, favorendo la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Nell’ambito della procedura, veniva nominato Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento il Dott. Francesco Vizzarro.

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L’importanza di avere in azienda un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Lo Studio Legale Marinò, nell’esercizio della propria attività professionale in materia di “Responsabilità penale da reato nell’ambito dell’attività di impresa” segnala una importante decisione della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, ancora una volta, interviene sui modelli organizzativi aziendali affermando che “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza, prima della commissione del fatto, di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché la sua efficace attuazione o meno nell’ottica prevenzionale” (Cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 28 ottobre 2019, n. 43656). Numerosissimi i vantaggi derivanti dall’adozione di un modello organizzativo aziendale: in primis quello di salvaguardare l’esercizio dell’attività aziendale.

 

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Omicidio colposo: Accolto il ricorso per Cassazione degli Avv. Paolo Marinò e Cataldo Picardi

La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione (Ricorso n. 21139/2018) ha accolto il ricorso proposto dagli Avvocati Paolo Marinò e Cataldo Picardi annullando, senza rinvio e per non aver commesso il fatto, la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

La Suprema Corte di Cassazione ha condiviso la tesi degli Avvocati Marinò e Avv. Picardi, sulla non colpevolezza del presunto responsabile del fatto per inesigibilità dell’ordine derivante dalla norma in contestazione.

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Il Tribunale di Taranto accoglie i ricorsi degli Avvocati Paolo Marinò e Angela Carrieri

Gli Agenti della Polizia Locale hanno diritto alle indennità da disagio

E’ quanto accertato dal Tribunale di Taranto che, su ricorso proposto dagli Avv.ti Paolo Marinò e Angela Carrieri, entrambi del foro di Taranto e componenti dell’Osservatorio Tecnico Scientifico della Legal Police (Associazione che si pone come scopo quello di promuovere, sensibilizzare e tutelare i diritti degli Agenti di Polizia ed in modo particolare degli Agenti di Polizia Locale), ha condannato la Pubblica Amministrazione a riconoscere ai ricorrenti, Agenti di Polizia Municipale, l’indennità di disagio prevista dall’art. 29 del C.C.D.I. applicabile ai rapporti di lavoro in questione.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Legal Police, l’Avv. Paolo Marinò, il quale ha commentato la sentenza sottolineando che l’esito ottenuto contribuisce, finalmente, a far chiarezza sulla fondatezza o meno del diritto degli Agenti di Polizia Municipale all’indennità di disagio cumulativamente all’indennità di vigilanza; diritto da sempre oggetto di discussione nell’ambito delle P.A. e, fino ad oggi, riconosciuto solo da tre decisioni di merito rese nel corso dell’anno 2012 rispettivamente dai Tribunali di Rimini, di Verona e di Lecco.

Oggi, come sostenuto dal Tribunale di Taranto, possiamo affermare che la pretesa creditoria avente per oggetto l’indennità di disagio, deve essere riconosciuta e liquidata in quanto fondata su di un valido titolo giuridico.

Con questa pronuncia “è stato accertato, quindi, che non vi è ragione di ritenere che l’indennità di disagio costituisca una mera duplicazione della indennità di vigilanza e delle ulteriori indennità accessorie riconosciute al personale di polizia municipale considerato che le indennità che vengono in rilievo sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non necessariamente coincidenti. Mentre l’indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (nel caso connesse alla specifica “puntualità” richiesta nell’espletamento delle prestazioni, oltre che alla necessità di dover far fronte a rischi, reperibilità, esposizione ad intemperie ed agenti atmosferici), l’indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria) che comportano particolari responsabilità”.